Meno conflittualità nel dibattito pubblico per la costruzione di opere pubbliche

Il dibattito pubblico può certo aiutare a migliorare le decisioni delle amministrazioni sulle scelte riguardanti le opere pubbliche, ma è opportuno che tutti i soggetti interessanti siano consapevoli dei limiti da non superare.

Sulla Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2017 è stato, infatti, pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76 del 10 maggio 2017 sul dibattito pubblico (Dp). Il testo del Dpcm ha avuto una lunga gestazione nella precedente legislatura, ma non era stato possibile emanarlo a causa dello scioglimento delle Camere. Questo nuovo strumento può migliorare l’efficacia delle decisioni amministrative, a condizione che tutti i soggetti interessanti, oltre a coglierne le opportunità, siano anche coscienti dei confini che non possono essere superati. La sua introduzione, sul modello del dèbat public francese, costituisce una novità per l’ordinamento statale, ma non per quello regionale (vedi la legge regionale 46/2013 della Regione Toscana o quella 28/2017 della Regione Puglia).

Questo Dpcm definisce il dibattito pubblico e lo intende un processo di informazione, partecipazione dei soggetti interessati sul confronto pubblico sull’opportunità e sulle soluzioni progettuali di opere, progetti o interventi e, per poter migliorare la progettazione e l’efficacia delle decisioni pubbliche, Individua le tipologie, le caratteristiche e il valore economico degli investimenti che devono essere sottoposti a Dp, ne definisce la procedura da seguire e i tempi del suo svolgimento.

Questo Dp consente di superare questioni emerse negli anni che hanno alimentato spesso contestazioni non fondate su conoscenze , ma su superficiali e non corrette idee diffuse e che hanno bloccato la realizzazione ad esempio di strade, aeroporti. Si tratta di prese di posizioni alimentate anche dal fatto che i soggetti e le comunità interessate non sono state coinvolte e informate, o lo sono state a decisione già presa.

Il suddetto Dpcm, prevede che il Dp debba svolgersi “nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un’opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle scelte progettuali”.  La documentazione, approntata dall’amministrazione promotrice, dovrà fornire ai soggetti interessati le informazioni sulle motivazioni dell’investimento, sulle alternative alla soluzione proposta, anche con l’ipotesi di non realizzarlo affatto, sulle scelte progettuali e sulle valutazioni dei suoi impatti sociali, economici ed ambientali. Il Dp è una procedura consultiva che intende garantire la realizzazione dell’opera senza alcuna contestazione, riducendo le occasioni di tensioni e conflitti, specie se animate da motivazioni politiche pregiudiziali.

Danilo Turco

 

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